Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 24/06/1992 n. 57

5. Aerazione Tenuto conto dei metodi di lavoro e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori, si deve far sì che questi ultimi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente. Qualora venga impiegato un impianto di aerazione, esso deve essere mantenuto in condizione di funzionare e di non esporre i lavoratori a correnti d'aria nocive per la loro salute. Un sistema di controllo deve segnalare ogni guasto quando ciò risulti necessario per la salute dei lavoratori.

6. Esposizione a rischi particolari

6.1. I lavoratori non devono essere esposti a livelli sonori nocivi ed a influssi esterni nocivi (ad esempio, gas, vapori, polveri).

6.2. Se dei lavoratori devono penetrare in una zona in cui l'atmosfera può contenere sostanze tossiche o nocive o avere un tenore insufficiente di ossigeno o essere infiammabile, tale atmosfera deve essere controllata e devono essere prese le misure adeguate per prevenire ogni pericolo.

6.3. Un lavoratore non può in nessun caso essere esposto ad un'atmosfera chiusa a grave rischio. Egli deve almeno essere sorvegliato di continuo dall'esterno e devono essere attuate tutte le precauzioni opportune per poterlo soccorrere in modo efficace ed immediato.

7. Temperatura Durante il lavoro la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro, dei locali e delle vie di circolazione sul cantiere

8.1. I posti di lavoro, i locali e le vie di circolazione sul cantiere devono per quanto possibile disporre di luce naturale sufficiente ed essere illuminati in maniera adeguata e sufficiente con luce artificiale di notte e quando la luce naturale è insufficiente; se del caso, vanno utilizzate fonti di luce portatili protette contro gli urti. Il colore utilizzato per l'illuminazione

artificiale non può alterare o influenzare la percezione dei segnali o dei cartelli stradali.

8.2. Gli impianti di illuminazione dei locali, dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere disposti in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti rischi di infortunio per i lavoratori. 8.3. I locali, i posti di lavoro e le vie di circolazione in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificia- le devono disporre di una illuminazione di emergenza di sufficiente intensità.

9. Porte e portoni

9.1. Le porte scorrevoli devono essere dotate di un sistema di sicurezza che ne eviti la fuoriuscita dalle guide e la caduta.

9.2. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono essere dotati di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

9.3. Le porte situate sul tracciato delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in modo appropriato.

9.4. Nelle immediate vicinanze dei portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono essere previste, a meno che il passaggio sia sicuro per i pedoni, porte per la circolazione dei pedoni, le quali devono essere segnalate in modo ben visibile e rimanere sgombre in permanenza.

9.5. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischio d'infortunio per i lavoratori. Essi devono disporre di dispositivi di blocco di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e altresì poter essere aperti manualmente, a meno che non si aprano automaticamente in caso di interruzione di energia.

10. Vie di circolazione - Zone di pericolo

10.1. Le vie di circolazione, comprese le scale, le scale fisse e le banchine e rampe di carico devono essere calcolate, ubicate, sistemate e rese praticabili in modo che possano essere facilmente utilizzate in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

10.2. Le dimensioni delle vie che servono alla circolazione di persone e/o di merci, comprese quelle in cui avvengono operazioni di carico o scarico, devono essere previste per il numero potenziale di utilizzatori e per il tipo di attività. Quando sulle vie di circolazione vengono utilizzati mezzi di trasporto, si dovrà prevedere una distanza di sicurezza sufficiente o mezzi di protezione adeguati per gli altri utenti del luogo. Tali vie dovranno essere chiaramente segnalate, regolarmente verificate e si dovrà provvedere alla loro manutenzione.

10.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una distanza sufficiente dalle porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

10.4. Se il cantiere comporta zone di accesso limitato, queste zone devono essere dotate di dispositivi che evitino che i non addetti ai lavori vi possano accedere. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati a penetrare nelle zone di pericolo. Le zone di pericolo devono essere segnalate in maniera ben visibile.

11. Banchine e rampe di carico

11.1. Le banchine e le rampe di carico devono essere adeguate in funzione delle dimensioni dei carichi da trasportare.

11.2. Le banchine di carico devono avere almeno una uscita.

11.3. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale che i lavoratori non possano cadere.

12. Spazio per la libertà di movimento nel posto di lavoro La superficie del posto di lavoro deve essere dimensionata in modo tale che i lavoratori dispongano di sufficiente libertà di movimento per le loro attività, tenuto conto di qualsiasi attrezzatura o materiale necessari presenti.

13. Pronto soccorso

13.1. Spetta al datore di lavoro garantire che in ogni momento possa essere attuato un pronto soccorso, con personale che abbia la formazione adeguata. Devono essere adottate misure per assicurare l'evacuazione per cure mediche dei lavoratori vittime di incidenti o di un malessere improvviso.

13.2. Quando le dimensioni del cantiere o i tipi di attività lo richiedano, vanno previsti uno o più locali destinati al pronto soccorso.

13.3. I locali destinati al pronto soccorso devono essere dotati di impianti e di attrezzature di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che traspongono la direttiva 77/576/CEE.

13.4. Attrezzature di pronto soccorso devono essere disponibili altresì in tutti i luoghi in cui lo richiedano le condizioni di lavoro. Esse devono essere oggetto di una segnaletica appropriata e devono essere facilmente accessibili. Una segnaletica chiaramente visibile deve indicare l'indirizzo e il numero di telefono del servizio locale di emergenza.

14. Servizi sanitari

14.1. Spogliatoi e armadi per gli abiti

14.1.1. Spogliatoi adeguati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando essi devono indossare indumenti speciali di lavoro e, per motivi di salute o di decenza, non si può chiedere loro di cambiarsi in un altro luogo. Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una capacità sufficiente ed essere dotati di sedie.

14.1.2. Gli spogliatoi devono essere di dimensioni sufficienti e disporre di dispositivi che consentano a ciascun lavoratore di far asciugare, se necessario, i suoi indumenti di lavoro, nonché i suoi abiti ed effetti personali e chiuderli a chiave. Qualora le circostanze lo richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli indumenti di lavoro devono poter essere riposti separatamente dagli abiti e dagli effetti personali.

14.1.3. Spogliatoi separati o un'utilizzazione separata degli spogliatoi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.

14.1.4. Quando gli spogliatoi non sono necessari ai sensi del punto 14.1.5, primo capoverso, ogni lavoratore deve disporre di uno spazio in cui riporre sotto chiave i suoi abiti ed effetti personali.

14.2. Docce, lavandini

14.2.1. Docce adeguate ed in numero sufficiente devono essere messe a disposizione dei lavoratori ogni qualvolta il tipo di attività o la salubrità lo richiedano. Locali separati per docce o un'utilizzazione separata dei locali per docce devono essere previsti per gli uomini e per le donne.

14.2.2. I locali per docce devono essere di dimensioni sufficienti per consentire a ciascun lavoratore di fare la sua toletta senza alcun impedimento e in condizioni igieniche adeguate. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda.

14.2.3. Quando le docce non sono necessarie ai sensi del punto 14.2.1, primo capoverso, si dovranno prevedere, vicino ai posti di lavoro e agli spogliatoi, adeguati lavandini con acqua corrente (calda, se necessario) e in numero sufficiente. Lavandini separati o una utilizzazione separata dei lavandini devono essere previsti per gli uomini e per le donne quando ciò risulti necessario per motivi di decenza.

14.2.4. Se i locali per le docce o per i lavandini e gli spogliatoi sono separati, questi locali devono facilmente comunicare fra di loro.

14.3. Gabinetti e lavandini I lavoratori devono disporre, vicino al loro posto di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e di locali per docce o lavandini, di locali speciali attrezzati con un numero sufficiente di gabinetti e di lavandini. Gabinetti separati o un'utilizzazione separata dei gabinetti devono essere previsti per gli uomini e per le donne.

15. Locali di riposo e/o di soggiorno

15.1. Quando la sicurezza o la salute dei lavoratori lo richiedano, in particolare a motivo di attività o di effettivi che superano un determinato numero di persone e della lontananza dal cantiere, i lavoratori devono poter disporre di locali di riposo e/o di soggiorno facilmente accessibili.

15.2. I locali di riposo e/o di soggiorno devono essere di dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e di sedie a schienale che tenga conto del numero di lavoratori.

15.3. Qualora detti locali non esistano, altri spazi devono essere messi a disposizione del personale affinché possa trattenervisi durante l'interruzione del lavoro.

15.4. I locali di soggiorno fissi, a meno che non siano utilizzati soltanto a titolo eccezionale, devono comportare attrezzature sanitarie in numero sufficiente, una sala per i pasti e una sala di riposo. Essi devono essere dotati di letti, armadi, tavoli e sedie a schienale in base al numero di lavoratori ed essere adibiti all'uso previsto tenendo eventualmente conto della presenza dei lavoratori di sesso maschile e femminile.

15.5. Nei locali di riposo e di soggiorno si devono adottare misure appropriate di protezione dei non fumatori contro la molestia dovuta al consumo di tabacco.

16. Donne incinte e madri allattanti Le donne incinte e le madri allattanti devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate.

17. Lavoratori handicappati I luoghi di lavoro devono essere strutturati in funzione, se del caso, dei lavoratori handicappati. Questa disposizione si applica in particolare alle porte, alle vie di comunicazione, alle scale, alle docce, ai lavandini, ai gabinetti e ai posti di lavoro utilizzati o occupati direttamente da lavoratori handicappati.

18. Disposizioni varie

18.1. L'accesso e il perimetro del cantiere devono essere segnalati in modo da essere chiaramente visibili e individuabili.

18.2. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile ed eventualmente di un'altra bevanda appropriata non alcolica in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

18.3. I lavoratori devono disporre:

- di attrezzature per prendere i loro pasti in condizioni soddisfacenti;

-all'occorrenza di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni soddisfacenti. Parte B - Prescrizioni minime specifiche per i posti di lavoro nei cantieri Sezione I - Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali

1. Stabilità e solidità I locali devono presentare una struttura e una stabilità adeguate al tipo di impiego.

2. Porte di emergenza Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

 

Pagina 3/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional